Regolamento ICI


N° articoli: 12


Art. 1 .- NORME GENERALI

1. Le norme di cui al presente capo Integrano le disposizioni contenute nel Capo I dei Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n 504 e successive modifichi... e integrazionì per l'applicazione la questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza,

economicità, funzionalità e trasparenza

2. Il presente regolamento viene adottato ìn attuazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 e s.m.i

Art. 2 .- TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1 . Al fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art 2 del dIgs. 504/92 e s.m.i., sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabilí a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennítà di espropriazione per pubblica utilità, sono possedute condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a tìtolo prìncìpale, mediante l'esercizío di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla sílvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza deí componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 Gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.


Art. 3 .- IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del DIgs 504/92 e s.m.i, l'esenzìone ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente al compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.


Art. 4 .- IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art, 7 comma 1 lett. i) del DIgs

504/92 si applica agli immobili utilizzatì dai soggetti di cui all'art 87 comma 1

lett. i) del Dpr 917/86 e s.m.i. destinati esclusivamente allo svolgimento di

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive,

nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20/ 05/1985 n. 222, a

condizione che gli immobili stessi, oltreché utilizzati, siano anche posseduti a

titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario

finanziarlo, dall'ente non commerciale utilizzatore

2. L'esenzione dall'ímposta Prevìsta dall'art. 7, comma 1, lett. i) del DIgs

504/92 si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso,

agli immobili utilizzati esclusivamente al fini predetti dalle organizzazìoni non

lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del DIgs 04/12/1997 n 460 e che abbiano dato al Ministero delle Fìnanze la comunicazione richiesta dall'art 11dello stesso decreto.


Art. 5 .- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli ìmmobili, si considerano pani íntegranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale dì godimento, anche se in quota parte. dell'abítazìone nella quale abitualmente dímora sia proprietario o titolare di díritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Al fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è síta l'abitazione princjpale.

3: Resta fermo che l'abitazione princìpale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliarì distinte e separate, adogni altro effetto stabilito nel dIgs 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri prevìstí nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione prìncipale, traducendosi, per questo aspètto, l'agevolazìone di cui al comma 1 nella possíbilítà di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale


Art. 6 .- ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO

1. Ai fini dell'applìcazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione dì cui all'art. 8, comma 3, dei DIgs 504/92, sono considerate abitazioni

principali quelle concesse ìn uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale.

2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado


Art. 7 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1. Per le aree successivamente divenute ìnedificabilí o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata deg interessi mila misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza. entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.


Art. 8 .- VERSAMENTO DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel DIgs 504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche .per conto degli altri soggetti obbligati.


Art. 9 .- IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1 L'ìrrogazione delle sanzioni previste nell'art. 14 dei DIgs 504/92, nel testo novellato dall'art. 14 del DIgs. 18/12/1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avvíso di accertamento o di rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17 del DIgs 472/97 con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del citato ari. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.


Art. 10 .- POTENZIAMENTO DELL'UFFICIÒ TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art 3, comma 57, della legge 23/12/1996 n. 662 ed alla lett p) del comma 1 dell'art. 59 del DIgs 446/96, una percentuale del gettìto è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2 A tal fine la Giunta Comunale determina con delibera adottata entro gli stessi termini per l'approvazione del bìlancio di previsione due misure percentuali.

a) l'una non superiore al 2 % a valere sul gettito dell'Icí riscossa sulla

competenza nell'esercizio precedente;

b) l'altra non superiore al da conteggiare sui maggiori proventi

riscossi per Ici nell'esercìzìo trascorso in virtù del perseguimento

dell'evasione e dell'emissione di accertamenti in rettifica ed esiti positivi di

vertenze fiscali.

3. Il totale della sommatoria degli ìmporti di cui al comma precedente, con il medesimo atto gìuntale viene in parte destinato al finanzìamento dì acquisti e attrezzature e dotazioni per l'ufficío tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta dei suo Responsabile ed in base a criteri generali concordatì con le rappresentanze sindacali aziendali


Art. 11 .- VIGENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1 Gennaìo 1999.


Art. 12 .- FORMALITÀ

1 . Una volta divenuta esecutìva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio

b) è inviato, con la delibera, al Minìstero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutívità medìante raccomandata a/r aì finì dell'art. 52, secondo comma, del dlgs. 446/97, unitamente alla richìesta di pubblicazione dell'avvíso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.