|
Art. 1 .- NORME GENERALI
|
1. Le norme di cui al presente capo Integrano le
disposizioni contenute nel Capo I dei Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992
n 504 e successive modifichi... e integrazionì per l'applicazione la questo
Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la
gestione secondo principi di efficienza,
economicità, funzionalità e trasparenza
2. Il presente regolamento viene adottato ìn attuazione di quanto previsto
dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 e s.m.i
|
Art. 2 .- TERRENI CONSIDERATI NON
FABBRICABILI
|
1 . Al fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art 2 del dIgs.
504/92 e s.m.i., sono considerati non fabbricabili i terreni i quali,
ancorché utilizzabilí a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennítà di espropriazione per pubblica utilità, sono possedute
condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a tìtolo
prìncìpale, mediante l'esercizío di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla sílvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la
maggioranza deí componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18
presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al
precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti
dall'art. 11 della legge 9 Gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.
|
Art. 3 .- IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI
|
1. A parziale modifica della norma primaria contenuta
nell'art. 7, comma 1, lett. a) del DIgs 504/92 e s.m.i, l'esenzìone ivi
prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane,
dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali anche se non
destinati esclusivamente al compiti istituzionali purché lo siano in modo
prevalente.
|
Art. 4 .- IMMOBILI DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI
|
1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art, 7 comma 1
lett. i) del DIgs
504/92 si applica agli immobili utilizzatì dai soggetti di cui all'art 87
comma 1
lett. i) del Dpr 917/86 e s.m.i. destinati esclusivamente allo svolgimento
di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e
sportive,
nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20/ 05/1985
n. 222, a
condizione che gli immobili stessi, oltreché utilizzati, siano anche
posseduti a
titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di
locatario
finanziarlo, dall'ente non commerciale utilizzatore
2. L'esenzione dall'ímposta Prevìsta dall'art. 7, comma 1, lett. i) del
DIgs
504/92 si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo
possesso,
agli immobili utilizzati esclusivamente al fini predetti dalle
organizzazìoni non
lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del DIgs 04/12/1997 n 460 e
che abbiano dato al Ministero delle Fìnanze la comunicazione richiesta
dall'art 11dello stesso decreto.
|
Art. 5 .- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
|
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in
materia di imposta comunale sugli ìmmobili, si considerano pani íntegranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario
o titolare di diritto reale dì godimento, anche se in quota parte.
dell'abítazìone nella quale abitualmente dímora sia proprietario o titolare
di díritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e
che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta
abitazione.
2. Al fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o
posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio
o complesso immobiliare nel quale è síta l'abitazione princjpale.
3: Resta fermo che l'abitazione princìpale e le sue pertinenze continuano
ad essere unità immobiliarì distinte e separate, adogni altro effetto
stabilito nel dIgs 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di
esse, del proprio valore secondo i criteri prevìstí nello stesso decreto
legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per
l'abitazione prìncipale, traducendosi, per questo aspètto, l'agevolazìone
di cui al comma 1 nella possíbilítà di detrarre dall'imposta dovuta per le
pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato
capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale
|
Art. 6 .- ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN
USO GRATUITO
|
1. Ai fini dell'applìcazione dell'aliquota di imposta
ridotta e della detrazione dì cui all'art. 8, comma 3, dei DIgs 504/92,
sono considerate abitazioni
principali quelle concesse ìn uso gratuito con scrittura privata a parenti
in linea retta o collaterale.
2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a
prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata
all'ipotesi di parentela entro il quarto grado
|
Art. 7 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI
RIMBORSO DELL'IMPOSTA
|
1. Per le aree successivamente divenute ìnedificabilí o per
varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta
pagata, maggiorata deg interessi mila misura legale, per il periodo di
tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e
comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il
vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso
deve essere presentata, a pena di decadenza. entro il termine di tre anni
dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità.
|
Art. 8 .- VERSAMENTO DEI CONTITOLARI
|
1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel DIgs
504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche .per conto degli altri soggetti obbligati.
|
Art. 9 .- IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
|
1 L'ìrrogazione delle sanzioni previste nell'art. 14 dei
DIgs 504/92, nel testo novellato dall'art. 14 del DIgs. 18/12/1997 n. 473,
è fatta con atto motivato contestuale all'avvíso di accertamento o di
rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17 del DIgs 472/97 con
particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del citato ari. 14 circa
i vantaggi per l'adesione del contribuente.
|
Art. 10 .- POTENZIAMENTO DELL'UFFICIÒ
TRIBUTI
|
1. In relazione a quanto consentito dall'art 3, comma 57,
della legge 23/12/1996 n. 662 ed alla lett p) del comma 1 dell'art. 59 del
DIgs 446/96, una percentuale del gettìto è destinata al potenziamento della
funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al
personale addetto.
2 A tal fine la Giunta Comunale determina con delibera adottata entro gli
stessi termini per l'approvazione del bìlancio di previsione due misure
percentuali.
a) l'una non superiore al 2 % a valere sul gettito dell'Icí riscossa sulla
competenza nell'esercizio precedente;
b) l'altra non superiore al da conteggiare sui maggiori proventi
riscossi per Ici nell'esercìzìo trascorso in virtù del perseguimento
dell'evasione e dell'emissione di accertamenti in rettifica ed esiti
positivi di
vertenze fiscali.
3. Il totale della sommatoria degli ìmporti di cui al comma precedente, con
il medesimo atto gìuntale viene in parte destinato al finanzìamento dì
acquisti e attrezzature e dotazioni per l'ufficío tributi e, per il resto,
all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio
tributario su proposta dei suo Responsabile ed in base a criteri generali
concordatì con le rappresentanze sindacali aziendali
|
Art. 11 .- VIGENZA
|
1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in
vigore il 1 Gennaìo 1999.
|
Art. 12 .- FORMALITÀ
|
1 . Una volta divenuta esecutìva la delibera consiliare di
adozione, il regolamento:
a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio
b) è inviato, con la delibera, al Minìstero delle Finanze, entro trenta
giorni dalla data di esecutívità medìante raccomandata a/r aì finì
dell'art. 52, secondo comma, del dlgs. 446/97, unitamente alla richìesta di
pubblicazione dell'avvíso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
|
|