Agenda del Sindaco

17 Giugno 2022

MISURE Dl PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Con l’Ordinanza Sindacale n.9 del 17 giugno 2022, il Sindaco Alessandro Chiola dispone che:

  • E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere, con effetto immediato e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.
  • Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero con effetto immediato e fino al 20 settembre 2022 (salvo le proroghe di cui al successivo art. 10) dovranno essere mantenute pulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l’innesco o la propagazione di incendi.
  • I proprietari dei fondi siti in aree di interfaccia bosco- insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi o frontisti delle strade confinanti con le suddette aree, sono obbligati ad effettuare la ripulitura dell’area circostante per un raggio di almeno 20 mt e a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
  • È vietato accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.
  • Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
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